Riduzione di dose
Giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose somministrata per gli esami che utilizzano radiazioni.
“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ... e riordino della normativa di settore ...”. Con decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020 (D.Lgs. 101/2020),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12agosto 2020, in vigore dal 27 agosto 2020, il Governo Italiano ha recepito la Direttiva Europea 59/2013 (del 5 dicembre 2013).
Nei primi articoli del D.Lgs. 101/2020 vengono indicati, come in precedenza, che i principi fondamentali su cui si basa la radioprotezione sono: la giustificazione, l’ottimizzazione e la limitazione delle dosi.
Le principali novità, contenute nei vari articoli del Titolo XIII (Esposizioni Mediche),riguardano:·l’indicazione di dare specifiche e adeguate informazioni sui rischi e benefici dell’esposizione al paziente prima dell’esame da parte del medico specialista per alcune procedure ad alte dosi8. Non è modificata l’attribuzione della figura del responsabile dell’impianto radiologico(RIR), ad eccezione delle attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, per le quali il RIR può essere ancheil medico odontoiatra non esercente nell’ambito della propria attivitàcomplementare (art.7 definizione 121).9Il D.Lgs. 101/2020 fa inoltre specifico riferimento al documento del Ministero della Salute: “Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche Cone beam” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2010 (art. 161 comma 2).·La giustificazione specifica per i programmi di screening, come già illustrato in precedenza.·Si indica che l’attività di refertazione degli esami radiologici è responsabilità esclusiva del medico specialista in radiodiagnostica e che gli esami radiologici “nell’ambito dei programmi di screening, la valutazione del risultato non include l’anamnesi individuale“ (art.159 comma 2). Tale punto chiarisce ulteriormente il contenuto di precedenti circolari ministeriali e di norme relative alla refertazione degli esami radiologici, esclusivo compito del medico radiologo o del medico nucleare, per quanto di competenza. Nell’ambito delle attività complementari il D.Lgs 101/2020 ribadisce quanto contenuto nella precedente normativa e indica che “non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati refertiradiologici” da parte di medici specialisti in altra branca in attività complementare (art. 159 comma 13). Anche in tale attività sarà necessario individuare analoghe modalità per la comunicazione della dose di esposizione delle procedure radiologiche e la registrazione dei dati di esposizione.·Per gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologicheil D.Lg. 101/2020 riporta quanto presente nella precedente normativa indicando che questi “sono in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali” (art. 159 comma 3). Rispetto alla precedente norma il D.Lgs. 101/2020 indica la necessità da parte dell’esercente di garantire la graduale partecipazione dei professionisti sanitari coinvolti alle procedure medico-radiologiche “secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite” (art. 159 comma 14). ·La D.E.59/13 prevede che “l’informazione relativa all’esposizione faccia parte del referto della procedura medico-radiologica”. Il D.Lgs. 101/2020 indica che sia l’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico a garantire che “il referto relativo alle procedure medico-radiologiche sia comprensivo dell’informazione relativa all’esposizione connessa alla prestazione in conformità alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute” (art. 161 comma 5). Il comma successivo (art. 161 comma 6) indica che, nelle more della realizzazione di dette linee guida,“l’informazione relativa all’esposizione da riportarsi sul referto. È costituita dall’indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile all’esame in questione ... allegato sub B ... Linee guida per la diagnostica per immagini” Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2005”.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg